Articolo 11 del Decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 agosto 1993
Art. 11. Unita' organizzative responsabili dell'adozione
del provvedimento finale 1. Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, per gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno si rinvia alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la competenza a provvedere, ivi comprese le norme che regolano l'ordinamento speciale dell'Amministrazione dell'interno e quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno sono da considerare responsabili dell'adozione del provvedimento finale i Prefetti, i questori ed i rispettivi vicari, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l'adozione degli atti di propria competenza, nonche' i dirigenti dei settori, delle divisioni e degli uffici per l'adozione degli atti loro riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio. Nota all' art. 11:
- Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 reca norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1993
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