Articolo 2 del Decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 agosto 1993
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'interno abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'interno, della richiesta o della proposta.
Entrata in vigore il 24 agosto 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente