Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
(( 2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non e' gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale ))
(( 2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non e' gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale ))