Articolo 10 del Decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 agosto 1993
Art. 10. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa di cui al precedente art. 9 puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le attribuzioni contemplate dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento; egli svolge altresi' tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 :
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, in- dice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Entrata in vigore il 24 agosto 1993
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