Provvedimento: […] 14. In conclusione, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la sentenza d'appello deve essere cassata, perché affetta dagli evidenziati vizi giuridici e motivazionali. La causa, bisognosa di congrui accertamenti fattuali (finora inadeguati), va rinviata alla commissione tributaria regionale affinché, in diversa composizione e in applicazione degli enunciati principi (v. sopra da n. 7 a n. 12), accerti concretamente l'osservanza o no, per ciascun anno d'imposta, delle indispensabili regole previste dalla legislazione nazionale e dalla giurisprudenza euronitaria per il riconoscimento alla contribuente dei requisiti della mutualità e dei benefici fìscali in questione, decidendo anche delle spese del giudizio di legittimità.».
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