Articolo 46 del Regolamento del Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278
Articolo 45Articolo 47
Versione
27 aprile 1911
>
Versione
22 febbraio 1992

Art. 46.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 1992, N. 59))
Entrata in vigore il 22 febbraio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente