Articolo 66 del Regolamento del Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278
Articolo 65Articolo 67
Versione
27 aprile 1911

Art. 66.

Responsabilita' dei consorziati.

Nello statuto del consorzio puo' essere stabilito che le cooperative che ne fanno parte assumano responsabilita' illimitata e solidale verso il consorzio medesimo.

Ove lo statuto nulla disponga al riguardo, la responsabilita' di ciascuna cooperativa e' limitata al capitale sottoscritto.

Entrata in vigore il 27 aprile 1911
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