Articolo 40 del Regolamento del Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278
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27 aprile 1911

Art. 40.

Divisione dei lavori da appaltarsi.

Quando la natura dei lavori e delle forniture lo consenta e ragioni di convenienza non lo sconsiglino, le amministrazioni, per rendere sempre piu' accessibili gli appalti alle cooperative, possono dividere:

a) l'appalto per le forniture dei materiali da quello della mano d'opera;

b) l'appalto dei lavori tra le diverse arti o gruppi d'arti affini;

c) l'appalto delle forniture secondo i diversi generi o materiali da fornirsi.

Entrata in vigore il 27 aprile 1911