Art. 40.
Divisione dei lavori da appaltarsi.
Quando la natura dei lavori e delle forniture lo consenta e ragioni di convenienza non lo sconsiglino, le amministrazioni, per rendere sempre piu' accessibili gli appalti alle cooperative, possono dividere:
a) l'appalto per le forniture dei materiali da quello della mano d'opera;
b) l'appalto dei lavori tra le diverse arti o gruppi d'arti affini;
c) l'appalto delle forniture secondo i diversi generi o materiali da fornirsi.