Articolo 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
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1 agosto 1997
Art. 5. Controllo della Corte dei conti
e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.A.C. con le modalita' stabilite dall' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
2. L'E.N.A.C. puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatuta dello Stato, ai sensi dell' articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall' art. 100 della costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione"
- Il testo dell' art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), come modificato dall' art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 e dall' art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , e' il seguente:
"Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti".
Entrata in vigore il 1 agosto 1997
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