Articolo 8 del Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
Articolo 7Articolo 9
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1 agosto 1997
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23 giugno 2005
Art. 8. P a t r im o n i o 1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all' articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . Per l'utilizzo degli aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto e' adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.N.A.C. subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)) .
Entrata in vigore il 23 giugno 2005
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