Articolo 2 del Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82
Articolo 1Articolo 2 bis
Versione
9 aprile 2000
>
Versione
8 giugno 2000
Art. 2. 1. L' articolo 304 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.";
c) nel comma 5, le parole: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,".
(( 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale , dopo le parole:" in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi " sono inserite le seguenti: " o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4 " ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente