Articolo 4 del Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82
Articolo 2 bisArticolo 2 quater
Versione
9 aprile 2000
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Versione
13 aprile 2000
Art. 4. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia gia' perso efficacia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti (( dall'articolo 1, comma 1, lettera b), )) decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.
Entrata in vigore il 13 aprile 2000
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