Articolo 2 sexies del Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82
Articolo 2 quinquiesArticolo 2 septies
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8 giugno 2000
Art. 2-sexies. (( 1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale , dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca". ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2000
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