Articolo 2 quater del Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82
Articolo 2 terArticolo 2 quinquies
Versione
8 giugno 2000
Art. 2-quater. (( 1. All' articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
"2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto". ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2000
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