Articolo 4 bis del Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82
Articolo 3 bisArticolo 4 ter
Versione
8 giugno 2000
Art. 4-bis. (( 1. La disposizione dell' articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2000
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