Articolo 4 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1982
Art. 4.
E' istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8% all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale e' commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui agli articoli 26, primo e secondo comma, e 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
L'addizionale e' commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute e dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904 . Nella determinazione dell'ammontare dell'addizionale non si tiene conto dell'imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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