Articolo 7 della Legge 3 agosto 1999, n. 265
Articolo 6Articolo 8
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21 agosto 1999
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13 ottobre 2000
Art. 7. Comunita' montane 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunita' montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunita' montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell' articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 , nonche' l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l' articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102 , e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142 . In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunita' montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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