Art. 7. Comunita' montane 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunita' montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunita' montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell' articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 , nonche' l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l' articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102 , e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142 . In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunita' montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunita' montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunita' montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell' articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 , nonche' l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l' articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102 , e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142 . In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunita' montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.