Articolo 12 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
Articolo 11Articolo 13
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18 maggio 1939
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7 settembre 1939
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31 marzo 1943
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30 aprile 1952
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15 agosto 1965
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30 aprile 1968
Art. 12.

L'ammontare della pensione annua e determinato:
a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;
b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

((La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda)) ((20))

Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sara' maggiorata come segue:
1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di eta', e' della seguente misura:



per un anno........................ 3 per cento
per due anni....................... 6 " "
per tre anni....................... 10 " "
per quattro anni................... 15 " "
per cinque anni.................... 22 " "


Per gli anni di differimento successivi al 600 anno di eta', la percentuale di maggiorazione e' quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed e' applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);
2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di eta', e' della seguente misura:



per un anno........................ 6 per cento
per due anni....................... 13 " "
per tre anni....................... 21 " "
per quattro anni................... 30 " "
per cinque anni.................... 40 " "



La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, e' aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all' articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 . (13)
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 18 marzo 1943, n. 126 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'aumento del venticinque per cento si applica anche alle quote di pensione corrisposte per ogni figlio a carico del pensionato nei casi previsti dal penultimo comma dell' art. 63 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e dai due ultimi commi dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima". --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 4 aprile 1952, n. 218 ha conseguentemente disposto (con l'art. 18, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
Entrata in vigore il 30 aprile 1968
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