Articolo 5 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
Articolo 4Articolo 6
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18 maggio 1939
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7 settembre 1939
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14 settembre 1950
Art. 5.

Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito da n. 1 dell'art. 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e' elevato da L. 800 a L. 1500.

Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite e' superato dopo l'inizio dell'assicurazione.

Sono altresi' soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data del 1° maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria.
((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 luglio 1950, n. 633 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all' art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , ed all' art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e' abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge".
Entrata in vigore il 14 settembre 1950
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