Articolo 15 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 maggio 1939
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Versione
7 settembre 1939
Art. 15.

Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.

Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma precedente.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facolta' di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria (( o con cura domiciliare ))
Entrata in vigore il 7 settembre 1939
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