Articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
Articolo 2Articolo 4
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18 maggio 1939
Art. 3.

Le assicurazioni per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialita' e la natalita', salvo la esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 42, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuta l'eta' di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e la natalita', in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono altresi' soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialita' e la natalita', con le particolari norme che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 42 restano ferme le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
Entrata in vigore il 18 maggio 1939
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