Articolo 2 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 maggio 1939
Art. 2.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidita' o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidita'.

L'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita' ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio.

Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'art. 45, comma 2° e 3°, del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
Entrata in vigore il 18 maggio 1939
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