In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione. ((28))
L'indennita' e' stabilita nella misura seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115 .
(1)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 luglio 1939, n. 1272 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nella intestazione della tabella degli stessi articoli che segue i suindicati commi, sono aggiunte dopo le parole:
« numero dei figli », le altre: « a carico »". ------------- AGGIORNAMENTO (28)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 25) che "Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all' articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e successive modificazioni, e' elevata a otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni".