Art. 6. ((I contributi per le assicurazioni base per la invalidita', vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.
I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua, opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.
Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.
Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, puo' stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresi' i periodi medi di attivita' lavorativa)) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima".
I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua, opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.
Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.
Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, puo' stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresi' i periodi medi di attivita' lavorativa)) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima".