Articolo 27 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 maggio 1939
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Versione
1 maggio 1969
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Versione
27 agosto 1972
Art. 27.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

(( Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni))
Entrata in vigore il 27 agosto 1972
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