Articolo 8 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
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18 maggio 1939
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7 settembre 1939
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30 aprile 1952
Art. 8. ((Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura, di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:
a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la pensione di vecchiaia;
b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennita' ai super stiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidita' e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria)) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima".
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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