Articolo 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
Articolo 6Articolo 8 bis
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21 aprile 2024
Art. 7. Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione ((di cui all'articolo 7-bis, comma 1)) , del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali;
b) formula i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ((ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter)) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite;
h) puo' formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attivita' didattica della Scuola.
Entrata in vigore il 21 aprile 2024
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