Articolo 3 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
Articolo 2Articolo 4
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4 maggio 2006
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31 luglio 2007
Art. 3. Organi 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, ((. . .)) , tra i componenti togati, il segretario ((ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attivita' e la ripartizione degli affari.)) 2. Alle spese connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 31 luglio 2007
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