Articolo 19 del Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1989
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Versione
2 marzo 1989
Art. 19.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 24 APRILE 1989, N. 144
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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