Articolo 12 - Accordo della Legge 16 gennaio 2019, n. 5
Articolo 11Articolo 13
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7 febbraio 2019
Art. 12.
Settore giovanile e dello sport

Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, cosi' come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi.
Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2019
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