Art. 13.
Collaborazione con enti territoriali e regioni
Le Parti contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le autorita' locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.
Collaborazione con enti territoriali e regioni
Le Parti contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le autorita' locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.