Art. 1. 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione ((e per l'esercizio nella stessa regione delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.)) , al notaio e' richiesta la piena conoscenza della lingua francese, accertata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta e composta da un rappresentante del collegio notarile, un rappresentante del Ministero della giustizia ed un rappresentante della regione.
2. I criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelli richiesti dalla normativa regionale per i piu' alti livelli della funzione dirigenziale.
2. I criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelli richiesti dalla normativa regionale per i piu' alti livelli della funzione dirigenziale.