Articolo 1 del Decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263
Articolo 2
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6 gennaio 2002
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13 aprile 2018
Art. 1. 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione ((e per l'esercizio nella stessa regione delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.)) , al notaio e' richiesta la piena conoscenza della lingua francese, accertata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta e composta da un rappresentante del collegio notarile, un rappresentante del Ministero della giustizia ed un rappresentante della regione.
2. I criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelli richiesti dalla normativa regionale per i piu' alti livelli della funzione dirigenziale.
Entrata in vigore il 13 aprile 2018
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