Articolo 1 del Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331
Articolo 2
Versione
2 giugno 1994
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Versione
1 agosto 1994
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 29 MARZO 1995, N. 95
Entrata in vigore il 1 agosto 1994
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