Articolo 20 della Legge 13 novembre 1978, n. 727
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 dicembre 1978
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Versione
7 febbraio 1987
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Versione
1 gennaio 1993
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1992, N. 285))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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