Articolo 4 - Protocollo della Legge 5 aprile 2012, n. 50
Articolo 3Articolo 5
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5 maggio 2012


Art. 4.




Partecipazione degli enti territoriali


1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonche' delle misure conseguenti.
2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.



Entrata in vigore il 5 maggio 2012
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