Articolo 10 - Protocollo della Legge 5 aprile 2012, n. 50
Articolo 9Articolo 11
Protocollo della Legge 5 aprile 2012, n. 50
Articolo 10 - Protocollo della Legge 5 aprile 2012, n. 50
Versione 5 maggio 2012
Art. 10.
Zone di quiete
Le Parti contraenti si impegnano, in conformita' con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.