Articolo 10 - Protocollo della Legge 5 aprile 2012, n. 50
Articolo 9Articolo 11
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5 maggio 2012


Art. 10.




Zone di quiete


Le Parti contraenti si impegnano, in conformita' con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.
Entrata in vigore il 5 maggio 2012