Articolo 18 - Protocollo della Legge 5 aprile 2012, n. 50
Articolo 17Articolo 19
Versione
5 maggio 2012


Art. 18.




Scaglionamento delle vacanze


1. Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.
2. A tale scopo, e' opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.
Entrata in vigore il 5 maggio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente