Articolo 22 - Protocollo della Legge 5 aprile 2012, n. 50
Articolo 21Articolo 23
Versione
5 maggio 2012


Art. 22.




Ricerca e osservazione


1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonche' l'analisi degli sviluppi futuri.
2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
3. Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.
Entrata in vigore il 5 maggio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente