Articolo 7 - Protocollo della Legge 5 aprile 2012, n. 50
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5 maggio 2012


Art. 7.




Ricerca della qualita'


1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualita' dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.
2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:
a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale,
b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi),
c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici,
d) la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attivita' culturali delle diverse zone interessate.
Entrata in vigore il 5 maggio 2012