Art. 13.
Traffico e trasporti turistici
1. Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche.
2. Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne l'uso da parte dei turisti.