Provvedimento: […] Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3 (ottavo comma come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera l), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160; nel testo originario era disposto che: “ Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l'udienza di discussione è fissata d'ufficio con priorità ”). […] 6.3.5) Orbene, tale circostanza di fatto è smentita dall'ordinanza in calce alla quale è stato apposto, a cura della Segreteria della Sezione, un timbro attestante che: “ Addì 11 ottobre 2006 copia della presente ordinanza è trasmessa al Comune di Scilla - Reg. Calabria a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642 ”, recante sottoscrizione di funzionario della segreteria sezionale.
Leggi di più...- regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642·
- opposizione a decreto di perenzione·
- art. 395 c.p.c.·
- dovere di astensione degli amministratori comunali·
- violazione art. 27 legge n. 142/1990·
- piano regolatore generale·
- violazione art. 14 legge n. 241/1990·
- violazione PRUSSTT·
- doppio grado di giudizio amministrativo·
- revoca ordinanza collegiale·
- errore scusabile·
- eccesso di potere·
- art. 85 c.p.a.·
- annullamento delibera consiliare·
- art. 37 c.p.a.