Articolo 11 del Regolamento del Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642
Articolo 10Articolo 12
Regolamento del Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642
Articolo 11 del Regolamento del Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642Abrogato
Versione 10 ottobre 1907
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Versione 16 settembre 2010
Regolamento-art. 11
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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Giurisprudenza • 1
1. Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 06/08/2014, n. 4211
Provvedimento: […] La regola generale è quella per cui allorchè sia dimostrato infatti che l'atto ha raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza quanto ivi contenuto detta circostanza rende giuridicamente irrilevante, valendo come sanatoria la nullità dell'eseguita notificazione (con riferimento alle notificazioni di parte: Cass. Sez. Un. sent. n. 3110 del 1987; Cass. sent. n. 8641 del 1987 Cass. Sent. 19/11/1997 n. 11524).
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giusto processo·
raggiungimento dello scopo·
comunicazione via PEC·
errore scusabile·
permesso di costruire·
art. 136 c.p.a.·
tutela giurisdizionale·
perenzione ultraquinquennale·
art. 37 c.p.a.·
sanatoria nullità notificazioni
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