ARTICOLO
1. Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' causate da calamita' naturali o da circostanze straordinarie comparabili.
2. Per il finanziamento degli aiuti eccezionali di cui al paragrafo 1 e' costituita una dotazione speciale nel quadro del Fondo.
3. La dotazione speciale e' inizialmente fissata a 50 milioni di unita' di conto. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente Convenzione questa dotazione viene ristabilita al livello iniziale.
L'ammontare degli stanziamenti del Fondo stornati alla dotazione speciale durante tutta la durata d'applicazione della presente Convenzione non puo' superare 150 milioni di unita' di conto.
Alla scadenza della presente Convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti eccezionali vengono restituiti, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni rientranti nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
Qualora la dotazione speciale si esaurisca prima della scadenza della presente Convenzione la Comunita' e gli Stati ACP adottano, nell'ambito delle istituzioni miste competenti, misure che permettono di far fronte alle situazioni previste al paragrafo 1.
4. Gli aiuti eccezionali non sono rimborsabili. Essi vengono concessi caso per caso.
5. Gli aiuti eccezionali devono contribuire a, finanziare i mezzi piu' adatti a porre rimedio alle gravi difficolta' di cui al paragrafo 1.
Questi mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi nonche' in versamenti di denaro.
6. Non si ricorre agli aiuti eccezionali per gli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione, oggetto del titolo II.
7. Le modalita' da seguire per l'attribuzione degli aiuti eccezionali, per i pagamenti e per l'attuazione dei programmi costituiscono oggetto di una procedura d'urgenza che verra' stabilita tenendo conto dell'articolo 54.
1. Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' causate da calamita' naturali o da circostanze straordinarie comparabili.
2. Per il finanziamento degli aiuti eccezionali di cui al paragrafo 1 e' costituita una dotazione speciale nel quadro del Fondo.
3. La dotazione speciale e' inizialmente fissata a 50 milioni di unita' di conto. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente Convenzione questa dotazione viene ristabilita al livello iniziale.
L'ammontare degli stanziamenti del Fondo stornati alla dotazione speciale durante tutta la durata d'applicazione della presente Convenzione non puo' superare 150 milioni di unita' di conto.
Alla scadenza della presente Convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti eccezionali vengono restituiti, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni rientranti nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
Qualora la dotazione speciale si esaurisca prima della scadenza della presente Convenzione la Comunita' e gli Stati ACP adottano, nell'ambito delle istituzioni miste competenti, misure che permettono di far fronte alle situazioni previste al paragrafo 1.
4. Gli aiuti eccezionali non sono rimborsabili. Essi vengono concessi caso per caso.
5. Gli aiuti eccezionali devono contribuire a, finanziare i mezzi piu' adatti a porre rimedio alle gravi difficolta' di cui al paragrafo 1.
Questi mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi nonche' in versamenti di denaro.
6. Non si ricorre agli aiuti eccezionali per gli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione, oggetto del titolo II.
7. Le modalita' da seguire per l'attribuzione degli aiuti eccezionali, per i pagamenti e per l'attuazione dei programmi costituiscono oggetto di una procedura d'urgenza che verra' stabilita tenendo conto dell'articolo 54.