Articolo 62 - Convenzione della Legge 3 febbraio 1976, n. 11
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27 febbraio 1976
ARTICOLO

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordare, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1976