ARTICOLO
Ai sensi della presente Convenzione per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.
Ai sensi della presente Convenzione per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.