Articolo 84 - Convenzione della Legge 3 febbraio 1976, n. 11
Articolo 83Articolo 85
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27 febbraio 1976
ARTICOLO

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di, qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1976