Articolo 82 - Convenzione della Legge 3 febbraio 1976, n. 11
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27 febbraio 1976
ARTICOLO

Le spese di funzionamento delle Istituzioni previste dalla presente Convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal Protocollo n. 4 allegato alla presente Convenzione.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1976