Articolo 77 - Convenzione della Legge 3 febbraio 1976, n. 11
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27 febbraio 1976
ARTICOLO

1. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nel compimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo.
2. Il Comitato degli ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo.
3. Il Comitato degli ambasciatori esamina il funzionamento della presente Convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri.
4. Il Comitato degli ambasciatori riferisce al Consiglio dei ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei ministri ogni proposta, risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga necessari od opportuni.
5. Il Comitato degli Ambasciatori sorveglia i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente Convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei ministri.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1976