Condizioni per ottenere l'autorizzazione
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 7 .
Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:
1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
2) l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato.
Il Prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione.
Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.