Articolo 29 - Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche
Articolo 28Articolo 30
Versione
25 febbraio 1953
Art. 29.
Condizioni per ottenere l'autorizzazione


Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 7 .


Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:
1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
2) l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato.
Il Prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione.
Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1953
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