Articolo 14 - Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche
Articolo 13Articolo 15
Versione
25 febbraio 1953
Art. 14.
Disco-contrassegno per velocipedi a motore


Regio decreto 4 dicembre 1930, numero 1683, art. 4 .
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 3 , ( 2° e 3° comma ).


Il disco-contrassegno dei velocipedi con motore ausiliario deve portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione del motore, l'anno di validita', l'importo della tassa pagata, i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario, e costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del tributo.
Il Ministro per le Finanze puo' istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1953
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