Organi cui e' demandato l'accertamento delle violazioni
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 26 .
Agli effetti dell' art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , l'accertamento delle violazioni alle norme del presente Testo Unico e' anche demandato:
all'Arma dei carabinieri;
ai funzionari all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento della Direzione generale delle tasse ed II. II; sugli Affari e degli Uffici da questa dipendenti; dell'Amministrazione delle dogane ed II. II; degli Uffici di questura e di altri uffici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza; degli uffici dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; degli Uffici del genio civile; delle Amministrazioni provinciali; delle Amministrazioni comunali;
al personale delle capitanerie di porto;
al corpo delle guardie forestali;
alle guardie di polizia urbana (guardie municipali);
alle guardie campestri e alle altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Province;
alle guardie daziarie;
ai cantonieri delle strade nazionali;
ai cantonieri ferroviari;
alle guardie dei tratturi;
ai cantonieri delle strade provinciali;
ai cantonieri delle strade comunali.
Le somme riscosse per le ((sanzioni amministrative)) previste
dal presente Testo Unico sono ripartite a norma della legge 7
febbraio 1951, n. 168 .